IL Sindaco
ai sensi del primo e secondo comma dell’
art.1 della legge 5 febbraio 2003 n°17
RENDE NOTO
GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVE INFERMITÀ
tale da non consentire loro l’autonoma espressione del diritto di voto,
possono
presentare una richiesta al Comune tendente ad ottenere l’annotazione permanente del
diritto di voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso comune e nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza personale, di un simbolo o
codice sulla tessera elettorale personale.Tale richiesta deve essere presentata, nei giorni di apertura al pubblico, presso le sedi
delle Municipalità nonché corredata da apposita documentazione sanitaria rilasciata
dalla competente ASL attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare
autonomamente il diritto di voto.
Resta ferma, comunque, la possibilità di ammissione al voto assistito, già prevista dalla
originaria formulazione degli articoli 55 del D.P.R. n°367/57 e 41 del D.P.R. n°570/60 e
tuttora vigente, presentando la suddetta documentazione sanitaria direttamente al
presidente di seggio elettorale in occasione di ogni consultazione.
Il Sindaco
Gaetano ManfrediNapoli, 12 maggio 2025